Nel testo aggiornato citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche: a pag. 22, nel primo comma dell'art. 6, in luogo di: "... deve chiedere l'autorizzazione al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, che rilascia...", leggasi: "... deve chiedere l'autorizzazione al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, che la rilascia..."; a pag. 22, nell'ultimo comma dell'art. 7, in luogo di: "... mangimi contenenti integratori o integratori medicati....", leggasi: "... mangimi contenenti integratori medicati..."; a pag. 22, nel terzo comma dell'art. 8, in luogo di: "... effettuare la produzione degli integratori per mangimi medicati per mangimi.", leggasi: "... effettuare la produzione degli integratori per mangimi e degli integratori medicati per mangimi."; a pag. 23, in calce al terzo comma dell'art. 10 e' aggiunta la seguente nota redazionale: "(il richiamo agli articoli 14 e 16 non e' piu' pertinente perche' tali articoli sono stati abrogati; deve farsi ora riferimento unicamente all'art. 11, n.d.r.)."; a pag. 25, in corrispondenza dell'intitolazione del capo IV (Vigilanza e sanzioni), e' collocato il richiamo di nota "(a)"; conseguentemente in calce allo stesso capo e' aggiunta la seguente nota: "(a) L'art. 20 della legge n. 399/1968 cosi' dispone: 'Per la violazione delle norme della legge 15 febbraio 1963, n. 281, diverse da quelle indicate negli articoli 20, 21 e 22 della legge stessa, si applica l'ammenda di lire cinquantamila a lire cinquecentomila'. La sanzione dell'ammenda di cui all'art. 20 sopra riportato e' stata sostituita con la sanzione amministrativa pecuniaria dall'art. 1 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, il quale ha previsto che non costituissero piu' reato e fossero soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali fosse prevista la sola pena dell'ammenda. La legge n. 706/1975 e' stata abrogata dall'art. 42 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), il cui art. 32 ha confermato la depenalizzazione del reato, includendovi anche i reati punibili con la sola pena della multa. La misura minima e massima della sanzione di cui sopra e' stata elevata di tre volte per effetto dell'art. 114, primo comma, della predetta legge n. 689/1981, in relazione all'art. 113, terzo comma, della stessa legge. La misura attuale della sanzione e' quindi 'da lire centocinquantamila a lire unmilionecinquecentomila'".