Nel testo aggiornato citato in epigrafe sono apportate le seguenti
rettifiche:
    a  pag.  22,  nel primo comma dell'art. 6, in luogo di: "... deve
chiedere l'autorizzazione al Ministro per l'industria, il commercio e
l'artigianato,   che   rilascia...",   leggasi:  "...  deve  chiedere
l'autorizzazione  al  Ministro  per  l'industria,  il   commercio   e
l'artigianato, che la rilascia...";
    a  pag.  22,  nell'ultimo  comma  dell'art.  7, in luogo di: "...
mangimi contenenti integratori o integratori medicati....",  leggasi:
"... mangimi contenenti integratori medicati...";
    a  pag.  22,  nel  terzo  comma  dell'art.  8,  in luogo di: "...
effettuare la produzione degli integratori per mangimi  medicati  per
mangimi.",  leggasi:  "... effettuare la produzione degli integratori
per mangimi e degli integratori medicati per mangimi.";
    a  pag.  23,  in calce al terzo comma dell'art. 10 e' aggiunta la
seguente nota redazionale: "(il richiamo agli articoli 14 e 16 non e'
piu' pertinente perche' tali articoli sono stati abrogati; deve farsi
ora riferimento unicamente all'art. 11, n.d.r.).";
    a  pag.  25,  in  corrispondenza  dell'intitolazione  del capo IV
(Vigilanza e sanzioni), e'  collocato  il  richiamo  di  nota  "(a)";
conseguentemente  in  calce  allo stesso capo e' aggiunta la seguente
nota:
   "(a)  L'art.  20  della  legge  n. 399/1968 cosi' dispone: 'Per la
violazione delle norme della legge 15 febbraio 1963, n. 281,  diverse
da  quelle indicate negli articoli 20, 21 e 22 della legge stessa, si
applica l'ammenda di lire cinquantamila a lire cinquecentomila'.
   La  sanzione  dell'ammenda  di  cui all'art. 20 sopra riportato e'
stata sostituita con la sanzione amministrativa pecuniaria  dall'art.
1  della legge 24 dicembre 1975, n. 706, il quale ha previsto che non
costituissero  piu'  reato   e   fossero   soggette   alla   sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  di  denaro  tutte  le
violazioni per le quali fosse prevista la sola pena dell'ammenda.  La
legge  n.  706/1975  e'  stata  abrogata  dall'art. 42 della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), il cui  art.  32
ha  confermato  la  depenalizzazione  del reato, includendovi anche i
reati punibili con la sola pena della multa.
   La  misura  minima  e massima della sanzione di cui sopra e' stata
elevata di tre volte per effetto dell'art. 114,  primo  comma,  della
predetta  legge  n. 689/1981, in relazione all'art. 113, terzo comma,
della stessa legge. La misura attuale della sanzione  e'  quindi  'da
lire centocinquantamila a lire unmilionecinquecentomila'".